SCUOLA DI PACE DI BRA "TONI LUCCI"

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Webmaster Daria Romiti

STATUTO DELLA SCUOLA DI PACE DI BRA

ART. 1

 

La Scuola di Pace di Bra è un’istituzione, senza scopo di lucro, voluta ed attivata da alcune associazioni di volontariato ed enti presenti in campo sociale, con il patrocinio ed il supporto

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

ART. 2 

 

La Scuola è servizio alla società ed ha come meta l’educazione dell’uomo, in quanto cittadino,

a costruire senza egoismi il proprio quotidiano, per crescere generosi nel rispetto di tutto e di tutti.

Opera inoltre da supporto alle associazioni di volontariato per la formazione culturale dei cittadini alla disponibilità al servizio per gli altri. 

 

 

ART. 3 

 

La Scuola di Pace è aperta a tutti: genitori, studenti, insegnanti, operatori sociali, semplici cittadini,

ma soprattutto ai giovani.

 

E’ rivolta ai giovani perché capiscano che spetta a loro divenire i protagonisti attivi della società attraverso l’impegno per qualcosa e per qualcuno, riscoprendo il mondo dei valori portanti.

 

E’ rivolta agli insegnanti, quali veicolo privilegiato di cultura e formazione dei giovani, attraverso la promozione di proposte per l’aggiornamento professionale. 

 

 

ART. 4 

Sul piano gestionale la Scuola di Pace fa capo alle seguenti figure:

 

ART. 5 

 

Il presidente è responsabile della Scuola di Pace ed eletto dal Comitato di Coordinamento,

nel suo interno, per la durata di tre anni, rimanendo in carica sino all’insediamento del successore.

Presiede il Comitato di Coordinamento, rappresenta la scuola ufficialmente e legalmente, promuove ogni iniziativa che la renda sempre più viva ed attenta ai bisogni della società.

Il mandato del Presidente può cessare anticipatamente in caso di dimissioni volontarie da presentarsi per iscritto al Comitato di Coordinamento o di approvazione di una mozione di sfiducia

Espressa con voto palese della maggioranza assoluta dei membri del Comitato di Coordinamento. 

 

 

ART. 6 

 

Il responsabile di Segreteria, membro di diritto del Comitato di Coordinamento, ha il compito di “collegamento” nelle forme più diverse fra la Scuola di Pace e gli iscritti.

Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento. 

 

ART. 7 

 

Il Comitato di Coordinamento è composto da un massimo di 15 persone, di cui 10 in rappresentanza degli enti ed associazioni che fanno da supporto alla Scuola di Pace, dal delegato del Sindaco e 4 designati tra gli iscritti alla Scuola di Pace. Esse durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono inoltre chiamati a far parte del Comitato di Coordinamento n.2 persone a titolo di “esperti didattici” ed il Responsabile di Segreteria.

I membri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Comitato. 

 

 

ART. 8 

 

Compiti del Comitato di Coordinamento sono:

 

a)     disporre il programma annuale di attività della Scuola;

 

b)     curare la realizzazione e la gestione della attività della Scuola;

 

c)     fissare la quota annuale di iscrizione;

 

d)     approvare il rendiconto finanziario; 

 

Ogni membro può formulare interrogazioni, mozioni e proposte. Ha il diritto di ottenere dal Responsabile di Segreteria tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del suo incarico. 

 

ART. 9 

 

Le dimissioni di un membro del Comitato di Coordinamento devono essere presentate per iscritto al Presidente.

Ogni componente del Comitato che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica. 

 

ART. 10 

 

L’attività del Comitato di Coordinamento è collegiale.

Ogni componente può essere preposto ai vari rami dell’attività della Scuola.

Il Comitato è convocato dal presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno oppure su richiesta di almeno 3 componenti in carica.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo specifica richiesta contraria di un componente. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene i voti della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

In ogni seduta un componente del Comitato provvede a redigere il verbale di cui verrà data lettura nella seduta successiva. 

 

ART. 11 

 

Il Comitato di Coordinamento prevede la possibilità della presenza di commissioni permanenti e speciali. Tali commissioni sono costituite su proposta di almeno un terzo dei componenti del Comitato di Coordinamento con deliberazione adottata a maggioranza.

Il Comitato di Coordinamento ne stabilisce la composizione, le competenze, le norme di funzionamento ed il termine per la conclusione dei lavori.

Il Comitato di Coordinamento ha inoltre la facoltà di invitare terze persone a partecipare ad una specifica riunione senza diritto di voto. 

 

 

ART. 12 

 

L’assemblea degli iscritti è costituita da tutti gli iscritti alla Scuola di Pace. È convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, al termine dei corsi.

L’Assemblea esprime una valutazione sulle attività della Scuola e avanza proposte al Comitato di Coordinamento per rendere la Scuola sempre più aderente alle esigenze degli iscritti.

Elegge i componenti del Comitato di Coordinamento secondo le disposizioni dell’art. 7 del presente Statuto. 

 

 

ART. 13 

 

Tutti gli atti della Scuola sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione del Comitato di Coordinamento o qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o associazioni, ovvero sia di pregiudizio agli interessi della Scuola. Tutti gli iscritti hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Scuola secondo le modalità stabilite dal Comitato di Coordinamento. 

 

ART. 14 

 

Il Responsabile Finanziario è eletto dal Comitato di Coordinamento ed è tenuto a verificare la rispondenza della gestione finanziaria con i fini perseguiti dalla Scuola, sottoponendo le opportune osservazioni e rilievi al Comitato.

 

 

Redigere il rendiconto finanziario o bilancio che deve essere approvato dal Comitato di Coordinamento.

 

 

Copia del rendiconto finanziario o bilancio verrà trasmessa all’Amministrazione Comunale e reso pubblico, per opportuna conoscenza, a tutti gli iscritti ed ai terzi finanziatori.
 

ART. 15  

 

Il fondo comune della Scuola è costituito dalle quote annuali di iscrizione, dal contributo dell’Amministrazione Comunale, da eventuali contributi, sovvenzioni o donazioni di Enti, Associazioni o privati, siano essi denaro o beni mobili e dalla cessione del materiale prodotto dalla Scuola. 

 

 

ART. 16 
 

Il presente Statuto è approvato dal Comitato di coordinamento all’unanimità e può essere modificato con le medesime modalità.

 

Copia dello Statuto sarà mandata per conoscenza all’Amministrazione Comunale, alle Associazioni ed enti promotori della Scuola.
 

Il Responsabile finanziario.

L’Assemblea degli iscritti

Il Comitato di Coordinamento

Il Responsabile di segreteria

Il Presidente

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